Art. 11.
(Deposito unico nazionale).

      1. Sulla base di un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'APAT, che valuta le caratteristiche geomorfologiche del terreno, individua, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sito del deposito unico nazionale per la sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi di II categoria e per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di III categoria. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, all'individuazione definitiva del sito si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto di individuazione del sito è emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
      2. Il deposito unico nazionale individuato ai sensi del comma 1 è opera di difesa nazionale.
      3. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, è abrogato.
      4. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «La predetta Commissione è composta da tredici membri così individuati: sei esperti con comprovata conoscenza del settore nucleare nominati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tre esperti con comprovata conoscenza del settore nucleare nominati dalle regioni, dalle province e dai comuni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8

 

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del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; due rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un rappresentante dell'APAT; un rappresentante dei comuni ospitanti impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile».
      5. Ai fini dell'applicazione del comma 1 è fatta salva la possibilità di individuare soluzioni differenti sulla base di intese a livello internazionale ed europeo per la sistemazione definitiva e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.